Green Pass – Nuove FAQ

Aggiornamento delle FAQ da parte del Dipartimento dello Sport

Con aggiornamento delle FAQ del 4 settembre 2021, il Dipartimento dello Sport ha chiarito ulteriormente tutti i dubbi relativi all’obbligo della certificazione verde per i servizi sportivi.

Come noto, dal 6 agosto, in base all’art. 9bis del D.L. 23/07/2021 n.105 sull’impiego della certificazione verde, l’accesso alle strutture sportive e quindi ai servizi e attività al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass. Sono esentati dall’obbligo i minori fino a 12 anni e i soggetti esenti in base a specifica certificazione medica rilasciata all’esito di particolare procedura (si rinvia alla circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021 n. 35309 e successivi provvedimenti).

La formulazione della norma, generica quanto all’accesso, ha sollevato numerosi dubbi nella sua applicazione pratica. Nello specifico non era chiaro se l’obbligo fosse solo per gli utilizzatori dei servizi, o se si estendesse anche a tutti i presenti nelle strutture, quindi al gestore, istruttore, receptionist e anche agli accompagnatori o ai richiedenti informazioni.

Non era neanche chiaro se, in caso di attività all’aperto il green pass- escluse dall’obbligo- fosse invece necessario per l’utilizzo degli spogliatoi.

Vediamo insieme i singoli aspetti del chiarimento del Ministero.

È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno dell’impianto sportivo?

NO. L’obbligo della certificazione verde è rivolta esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

Per le strutture sportive, al momento, dunque l’obbligo è escluso, in applicazione dei principi generali e delle norma che si riferisce esclusivamente agli utilizzatori. Ci preme segnalare, però, come appreso dalla stampa, che il Governo si appresta ad estendere l’obbligo del green pass anche al personale addetto ai servizi sportivi. Quindi ci saranno a breve nuovi aggiornamenti in merito.

C’è obbligo di green pass per gli accompagnatori?

NO. Si precisa che la certificazione non è richiesta per gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o dei disabili che li assistono all’interno degli spogliatoi. In ogni caso non potranno infatti sostare all’interno e dovranno attendere all’esterno o tornare al termine delle attività, a meno che non siano in possesso di green pass. Ricordiamo che nel rispetto delle linee guida è ammesso un solo accompagnatore.

C’è obbligo di green pass per l’accesso alle segreteria/reception per informazioni?

NO. Anche in questo caso, trattandosi di accessi occasionali e che comportano una permanenza limitata nei locali e circoscritta alla segreteria, l’obbligo di green pass è escluso.

C’è obbligo di green pass per l’accesso alla struttura e agli spogliatoi interni per le attività sportive all’aperto?

NO. Viene specificato che per il solo transito all’interno della struttura da parte di utilizzatori che svolgono attività sportiva all’aperto non è richiesta la certificazione. Gli stessi utilizzatori delle attività sportive all’aperto possono utilizzare gli spogliatoi interni, senza obbligo di green pass, nel rispetto delle linee guida. In particolare dovranno rispettare il distanziamento e indossare la mascherina.

Va chiarito che l’obbligo di green pass non sostituisce gli obblighi e le prescrizioni precedenti ma si aggiunge agli stessi. Si dovranno pertanto mantenere tutte le misure organizzative stabilite nelle linee guide.
A tal proposito richiamiamo il documento aggiornato al 6 agosto http://www.sport.governo.it/media/2829/linee-guida-pratica-sportiva-rev-6-agosto-2021.pdf e invitiamo a consultare in particolare l’allegato 7 destinato alle attività sportive al chiuso.

A cura della redazione

Fonte: www.sport.governo.it